La previsione delle verifiche tributarie ai contribuenti da parte degli enti preposti rappresenta un punto cruciale nella lotta all’evasione. Un’azione mirata di cui ogni Stato democratico dovrebbe garantire la massima efficacia poiché solo contrastando in modo capillare l’illegalità si possono ricavare le risorse necessarie a ridurre la pressione fiscale, sostenere la crescita dell’economia e favorire una più equa distribuzione della ricchezza.
Conoscere diritti e doveri per non farsi cogliere impreparati
E’ inevitabile che il contribuente sottoposto a verifica fiscale viva questo controllo da parte dello Stato sempre con una certa apprensione. Spesso però il momento è reso particolarmente delicato proprio dalla mancata conoscenza dei propri diritti e doveri nel rapporto con l’Amministrazione Finanziaria, come pure delle norme e della prassi operativa che regolano la materia.
Vediamo dunque come comportarsi nel corso d’ispezioni e accessi della Guardia di Finanza nel proprio esercizio commerciale o nei locali aziendali, riassumendo brevemente i punti salienti della normativa in questione, ricordando che la consulenza di un team di esperti rappresenta sempre la soluzione più pratica per difendersi e sapere cosa fare in caso di accertamento dell’agenzia delle entrate.
Gli strumenti a disposizione del Fisco e l’importanza del contraddittorio
Pubblica funzione regolata da precisi riferimenti normativi e dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), la verifica fiscale s’inquadra nel momento istruttorio dell’accertamento tributario. Nel corso dell’attività istruttoria e di verifica fiscale, lo Stato può avvalersi non soltanto dell’ausilio dalle banche dati (anagrafe fiscale) o le richieste di informazioni dirette al soggetto sottoposto al controllo, ma è previsto anche l’intervento diretto da parte della Guardia di Finanza presso i locali commerciali, l’ufficio o l’abitazione del contribuente. Un intervento che ha lo scopo di consentire il contraddittorio preventivo (una sorta di diritto di difesa) e favorire l’adempimento spontaneo del tributario, in modo da evitare che siano emessi avvisi di accertamento illegittimi. In caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate vige difatti il principio dell’inversione dell’onere della prova: sarà sempre il cittadino a dover dimostrare la fonte dei suoi redditi e dei suoi proventi.
Le fasi della verifica fiscale
Tre le fasi principali in cui si articola l’attività di verifica fiscale: la fase dell’accesso, la fase della ricerca e la fase dell’ispezione documentale.
Per quanto riguarda la fase di accesso, la Guardia di Finanza non può irrompere nel locale commerciale o nell’ufficio del tributario in qualsiasi momento, ma gli accessi devono svolgersi, “salvo i casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile allo svolgimento delle attività del soggetto investigato” (art. 12 dello Statuto dei contribuenti). E’ altresì previsto che i giorni di permanenza della GDF presso l’esercizio soggetto a ispezione superino i 15 giorni per i lavoratori autonomi e i 30 giorni per tutte le altre categorie. I verificatori sono sempre tenuti ad esibire ordine di accesso e consegnarlo in copia al contribuente al momento dell’ingresso, insieme alle tessere personali di riconoscimento. Momento molto delicato della verifica fiscale, la fase di accesso dà modo ai verificatori di reperire la documentazione extracontabile a sostegno della prova dell’evasione, ma è vissuta come uno scomodo imprevisto dal verificato che è tenuto comunque a interrompere la propria attività.
Configurabile come un atto autoritativo, la fase di ricerca può essere eseguita anche in assenza della volontà del verificato e consta del materiale reperimento degli elementi necessari a eseguire ispezioni documentali (libri, registri, documenti, supporti informatici). Prima di procedere alla ricerca materiale, è buona norma richiedere al contribuente di esibire spontaneamente i documenti di cui è in possesso: solo in caso d’incompletezza, i verificatori provvederanno a reperire autonomamente il materiale necessario per perfezionare il controllo.
Fase più strettamente tecnica, la fase documentale ha a che fare con l’analisi e l’accertamento di tutta la documentazione reperita, come pure del confronto di questa documentazione con altre fonti di prova acquisite in altri momenti.
Il Processo Verbale di constatazione (PVC)
L’atto conclusivo delle operazioni di verifica è formalizzato dal Processo Verbale di constatazione (PVC), il quale riassume tutte le prove documentali rilevate nei controlli, formalizza le contestazioni del soggetto verificato e dimostra l’eventuale necessità che questi accresca la sua capacità contributiva. Atto così detto “endoprocedimentale”, il PVC “fa prova fino a querela di falso” (art. 2.700 del Codice Civile) e reca al suo interno sia la firma del verificatore sia quella del contribuente (come stabilito recentemente dal Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione). L’apposizione della firma non è obbligatoria: in caso di mancata apposizione i verificatori sono tenuti però a segnalarlo con chiarezza con atto verbale notificato, pena nullità del documento. Un diritto che per il contribuente diventa uno strumento di garanzia attiva poiché in questo modo è concessa la possibilità di esercitare un controllo tangibile sulla correttezza delle operazioni ispettive.
Entro il termine di 60 giorni dalla firma del processo verbale, è prevista la possibilità per il contribuente di presentare le sue osservazioni o avanzare le sue richieste all’ente preposto all’accertamento fiscale.
All’emanazione del Processo Verbale di constatazione segue un avviso di accertamento che l’Agenzia delle Entrate, titolare unico dell’accertamento, emette non prima di 60 giorni dalla chiusura del PVC. A differenza del PVC, che non è impugnabile in maniera autonoma se non attraverso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, l’avviso di accertamento si può contestare entro il termine indicato al suo interno (di solito non oltre i 60 giorni). Una regola che porta a chiedersi se, in caso in cui ci siano motivi di constatazione, non sia meglio presentare le proprie osservazioni immediatamente dopo la firma del PVC piuttosto che impugnare successivamente.
Quanto alla fase che precede il controllo, i cittadini si chiedono spesso quali siano le precauzioni da prendere in vista di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. Oltre che aggiornare periodicamente i propri registri IVA e assicurarsi una tenuta precisa dei registratori di cassa e una corretta emissione delle ricevute fiscali, un suggerimento opportuno è quello di farsi sempre assistere da un tributarista esperto che possa consigliarvi come muoversi con cognizione e abilità su un terreno accidentato e non privo di insidie.
Per ulteriori approfondimenti, si invita a fare riferimento all’apposita sezione del portale dell’Agenzia delle Entrate.
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